Il furto dell’acqua, ovvero “QUESTIONE PRESIDENZA AIT”

acqua pd

Quello di cui oggi siamo costretti a darvi comunicazione e’ l’ennesima dolente nota suonata dal sedicente Partito Democratico. La questione e’ la presidenza dell’AIT,  ovvero l’Autorità’ Idrica Toscana.

La presidenza del suddetto organo, sarebbe spettata di diritto al Sindaco di Livorno, e tutto sarebbe andato liscio se a vincere le elezioni non fosse stato il M5S con Filippo Nogarin,

Ovviamente, non sia mai che la presidenza di un organo cosi importante venga affidato al M5S, mica vogliamo qualcuno che fa l’interesse della popolazione a discapito dei soliti “amici degli amici” vero ?

E pertanto, i nostri “onestissimi e trasparentissimi” Sindaci e vertici del PD, si sono inventati, per non dare la Presidenza al M5S.

Noi, ovviamente, non ci possiamo piegare all’ennesimo sopruso perpetrato ai danni di tutti i cittadini Toscani, e pertanto , grazie agli Attivisti del MU di Grosseto, abbiamo analizzato le normative e questo e’ la relazione che manderemo alla stampa.

 

IL PRESIDENTE DI AIT DEVE ESSERE IL SINDACO DI LIVORNO

 

Ieri, insieme all’avv. Claudio Fiori, abbiamo approfondito la normativa che regola il funzionamento dell’AIT. Stimolati dal comunicato stampa del forum italiano dei movimenti per l’acqua che, a nostro giudizio, contiene elementi fuorvianti, abbiamo redatto questa paginetta. Fatene l’uso che volete. Noi suggeriamo di uscire sulla stampa, ognuno nel proprio territorio. L’argomento è molto importante e quello che stanno facendo è gravissimo!

 

L’art. 7 co. 3 della L.R. 69/11 istitutiva dell’AIT stabilisce che “I membri dell’assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente…”

Il successivo art. 13 al co. 4 prevede che “Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea …..” ed al co. 6 aggiunge che “Ai fini del comma 4 ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell’assemblea”

 

L’art. 5 dello Statuto dell’AIT, dopo aver ribadito al co. 2 che l’assemblea è composta dai sindaci… dei cinquanta comuni individuati dalle conferenze territoriali, al co. 4 nel riferirsi alla durata in carica dei membri usa una formulazione che letteralmente differisce dal disposto dell’art. 7 della legge perché stuatuisce che “I sindaci componenti l’assemblea rimangono in carica per la durata del loro mandato.”

 

Il punto centrale attorno a cui ruota una interpretazione coerente delle disposizioni riportate è costituito dall’accezione con cui deve leggersi il termine “membri dell’assemblea” utilizzato dall’art. 7 co. 3 della legge.

 

La questione si pone necessariamente perché, come si evince dal raffronto della legge con lo statuto, i membri dell’assemblea restano in carica cinque anni mentre i sindaci restano in carica per la durata del loro mandato che dura anch’esso cinque anni ma il cui arco temporale non è affatto detto che coincida con quello di membro dell’assemblea.

 

A fronte di una siffatta previsione normativa c’è in effetti un solo possibile significato che può essere assegnato allo status di membro dell’assemblea e cioè che con esso il legislatore regionale nel riferirsi alla figura dei vari sindaci individuati dalle conferenze territoriali abbia voluto intendere detta figura come istituzione e non già come persone fisiche che quella carica ricoprono.

 

Solo così ragionando si spiega infatti perchè l’art. 7 della l.r. dispone tout court che i membri dell’assemblea restano in carica cinque anni: perché se membro dell’assemblea è il sindaco/ istituzione dei comuni individuati dalla conferenza e non la persona fisica il momento in cui la carica di sindaco inizia o finisce non rileva minimamente, perché è chi ricopre pro-tempore quella carica che è comunque membro dell’assemblea.

Così ragionando si spiega coerentemente anche la precisazione posta dall’art. 5 dello statuto secondo la quale “i sindaci rimangono in carica per la durata del loro mandato”.

 

La logica della previsione si presenta evidente: atteso che l’assemblea può essere composta solamente da sindaci, è evidente che quel sindaco persona fisica che finisce il mandato non può più essere membro dell’assemblea, per il semplice fatto che non è più sindaco, mentre rimane membro il sindaco inteso come istituzione di quel comune perché quell’incarico dura cinque anni; ergo colui che subentra nella carica di sindaco a chi era membro entra automaticamente nell’assemblea per il solo fatto di ricoprire quella funzione.

 

Allo stesso modo si spiega inoltre perché il co. 4 dell’art. 5 dello statuto si preoccupi unicamente di regolare le conseguenze della anticipata cessazione o decadenza di un sindaco (indubbiamente inteso come persona fisica) mentre nulla dica sul termine di durata del subentro essendo scontato che questa coincida con la scadenza del quinquennio stabilito dalla legge regionale.

 

In linea con quanto appena considerato si pone infine la coerente ed organica lettura dell’art. 13 co. 4 e 6 della l.r.

 

Quando il co. 6 prevede che le conferenze territoriali ai fini del co. 4 vengono convocate nella imminente scadenza dei componenti è evidente che si riferisce alla scadenza dell’organo assembleare nel suo insieme e dunque alla cessazione dalla carica di tutti i suoi componenti e non alla scadenza dalla carica di sindaco.

 

Tale lettura del resto non è neppure stata presa in considerazione nell’ambito dell’AIT che alla cessazione della carica di sindaco del Cosimi non ha posto in alcun dubbio il fatto che al suo posto dovesse subentrare il Nogarin quale nuovo sindaco di Livorno.


Ma se questo è indubbio diviene inevitabile concludere che così come il sindaco pro tempore è il membro dell’assemblea, dacchè è alla funzione e non alla persona che ricopre quella funzione si deve avere riguardo, parimenti deve ritenersi che in uno con il subentro nella carica di membro dell’assemblea si pone anche il subentro nei ruoli che il predecessore ricopriva fino alla scadenza del triennio.

 

Non ci arrenderemo mai

M5S Ponsacco

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